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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
43.04.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Ulteriori misure in materia di enti locali)

  1. Gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, e che alla data del 1o giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione provvedono a ricostituire lo stesso in sede di approvazione del rendiconto 2022, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.
  2. Il fondo anticipazioni di liquidità ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 1 è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  3. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 1, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.
  4. Il comma 3 si applica anche agli enti locali di cui al comma 1 che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione annua di 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1, determinato sulla base sulla base dei rendiconti 2021 e 2022 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023. Il fondo di cui al primo periodo è destinato anche agli enti locali di cui al comma 1 che hanno ricostituito il fondo anticipazione di liquidità in sede di rendiconto 2021, da ripartire in considerazione del maggiore disavanzo determinato sulla base dei rendiconti 2020 e 2021 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023.
  6. Il fondo di cui al comma 5 è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. Sono esclusi dal riparto i comuni che hanno beneficiato del contributo concesso ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  7. All'onere derivante dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, si provvede:

   a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;

   b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione;

   c) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando in misura proporzionale tutti gli accantonamenti.