Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Proroga dei termini per i finanziamenti relativi alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)
1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati come segue:
1) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 30 settembre 2022;
2) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 31 ottobre 2022;
3) il termine di cui sesto periodo è fissato al 28 febbraio 2023.