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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
42.05.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Istituzione di un Fondo per il recupero e la manutenzione di alloggi inutilizzati di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili è istituito un Fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate esclusivamente a interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di alloggi e immobili degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma deve definire anche la tempistica di attuazione e le forme di monitoraggio di quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso i programmi di ristrutturazione per le unità immobiliari di cui al presente articolo devono essere avviati non oltre il 31 dicembre 2002, pena la decadenza del finanziamento.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;

   b) all'articolo 58, comma 4, alinea, dopo la parola 42, aggiungere la seguente: 42-bis, e alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni di euro con le seguenti: quanto a 7.108 milioni di euro.

ident. 42.04.