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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
41.04.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 405 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

   b) al comma 531 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

   c) al comma 533, alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai finanziamenti aggiuntivi disposti con il periodo precedente accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.