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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
40.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per l'esercizio 2021 gli effetti delle verifiche in merito all'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sospesi.
  1-ter. Dall'esercizio 2021 si considera rispettato l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui il mancato rispetto dell'equilibrio sia riconducibile alle maggiori spese sostenute dalle regioni e province autonome per il contrasto alla pandemia da COVID-19 e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sostenute per il contrasto alla pandemia da COVID-19, fino alla concorrenza massima del disavanzo presentato dalle singole regioni, possono essere imputate ad apposita voce del Patrimonio netto, quali perdite portate a nuovo derivanti dal COVID, sin dall'anno 2021 e ripianate dalle regioni e province autonome nei trenta esercizi successivi. L'importo delle perdite a nuovo derivanti dal COVID non viene considerato nelle perdite maturate dalle regioni, al fine della verifica degli equilibri economico finanziari di bilancio.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche alle regioni che dal 2021, in sede di verifica dei conti sanitari al quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno raggiunto la condizione di equilibrio economico utilizzando partite afferenti alla gestione straordinaria e non ripetibili.
  1-quinquies. Al fine di consentire la ripresa delle attività ordinarie dei servizi sanitari regionali, il recupero delle liste di attesa e per far fronte ai maggiori costi relativi all'energia l'importo del finanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2022 è incrementato di ulteriori 4 miliardi di euro rispetto a quanto indicato all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

ident. 40.71.