Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022.
4-ter. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 4-bis.