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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
4.07.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo e secondo trimestre».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ident. 4.05.4.06.