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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Limite massimo provvisorio al prezzo del gas naturale)

  1. Il Ministro delle sviluppo economico, considerati i prezzi mediamente praticati ai distributori di gas naturale e ai loro rivenditori, definisce un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative degli stessi distributori e dei loro rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la vendita di gas naturale con un limite massimo di prezzo pari a 50 centesimi di euro per metro cubo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.