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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.024.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
39.024.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato – CSV)

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 62:

    1) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, di euro 20 milioni per l'anno 2023 e di euro 25 milioni per gli anni successivi. Per l'anno 2023, il credito di imposta di cui al precedente periodo è obbligatoriamente versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni e, a decorrere dal 2024, per una quota non inferiore a euro 15 milioni.»;

    2) al comma 9 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso, l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo non può essere inferiore a 45 milioni di euro annui».

   b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;

   c) all'articolo 66, comma 3, le parole: «al giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice ordinario».

  2. Al fine di sostenere lo sviluppo del terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000 all'associazione di enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.