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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2022  [ apri ]
34.06. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modificazioni all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

   «9-ter. Le offerte congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al comma 7 viene comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio anche ai fini della decadenza del beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.».