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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.034.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
34.034.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia d'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

   «283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, a eccezione dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222».

  2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: «più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

   «380-bis. Dal 1° gennaio 2023 l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».

  4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: «tra il 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2014».
  5. Agli oneri derivante dal presente articolo, valutati in 37,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.