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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.34.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
32.34.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

  16-bis. L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori transfrontalieri, nel limite di spesa complessiva massima di 30 milioni di euro per l'anno 2022, una indennità una tantum pari a 200 euro. Tale indennità è corrisposta solo ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
  16-ter. Le disposizioni di cui al comma 16-bis, nel rispetto del limite di spesa complessiva massima di cui al medesimo comma, si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  16-quater. All'onere di cui al comma 16-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.