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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.16.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
32.16.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.a. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di 40 milioni di euro. L'Inps e l'Agenzia delle entrate forniscono tempestivamente ogni elemento di riscontro eventualmente richiesto dalla società Sport e Salute S.p.a. anche per le finalità di cui al comma 4.

  Conseguentemente, sostituire il comma 21 con il seguente:

  21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18, valutati in 844 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.