Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di esproprio)
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.»;
b) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «dei beni immobili», sono inserite le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi»;
2) le parole: «può esperirsi» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore può esperire»;
c) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù», sono inserite le seguenti: «entro 15 giorni dalla richiesta d'intervento d'installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica».