Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese esercenti attività agricole e della pesca, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre del 2022.
6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.