Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241., con le seguenti: è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.