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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.050.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
3.050.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di prodotti energetici)

  1. All'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della predisposizione di un intervento strutturale di stabilizzazione del prezzo al consumo dei prodotti energetici di cui al comma 1, lettera a), per tutta la durata della crisi energetica derivante dal conflitto bellico in atto in Ucraina, le aliquote di accisa ad essi applicate, ivi incluso il gas naturale, sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291.».