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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.041.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
3.041.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)

  1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni per il 2023.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.