stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.040.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
3.040.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici)

  1. All'articolo 23, comma 12, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i periodi terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: «Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite condizioni specifiche che consentono di fissare una soglia percentuale inferiore a quella prevista dal comma 4, lettera a), del presente comma, rapportate alla qualificazione legale strategica del deposito, alla ubicazione in zona geografica carente di rete distributiva o a situazioni oggettive di temporanea inoperatività del deposito. Nel caso in cui l'esercente comprovi la sussistenza di una delle condizioni specifiche di cui al periodo precedente, in luogo della sospensione prevista dal primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli individua la misura percentuale di forniture di prodotto in esenzione o ad accisa agevolata funzionale alla pregressa operatività del deposito. Previa ottemperanza delle prescrizioni impartite a tutela degli interessi fiscali, anche con riguardo all'eventuale incremento dell'entità e alle modalità di computo della cauzione sull'imposta gravante sui prodotti detenuti, il depositario autorizzato prosegue la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale. Qualora non realizzata la nuova misura percentuale di forniture di prodotto in esenzione o ad accisa agevolata alla scadenza del biennio successivo, l'autorizzazione di cui al comma 4, del presente articolo, è revocata e la relativa licenza è convertita in licenza di esercizio di deposito commerciale di cui all'articolo 25, comma 4.».