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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2022  [ apri ]
28.5. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di rafforzare l'attività di valutazione dei progetti di ricerca alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 2:

    1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis»;

    2) alla lettera c), sono premesse le parole: «se previsto dai rispettivi bandi»;

   b) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.
(Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca)

   1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti pubblici di ricerca e di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese, è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata “Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca”.
   2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni:

   a) valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonché di attrarre finanziamenti del settore privato;

   b) nomina dei componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 21;

   c) supporto alle funzioni esercitate dal Comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;

   d) se previsto dai rispettivi bandi e fatti salvi i casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi».

   3. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica FI. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022 il contingente di personale di cui al primo periodo tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
   Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo scorrimento, fino a un massimo di dodici unità, della vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame orale per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al fine di ridurre i tempi per la selezione del personale dirigenziale delle Agenzie fiscali attraverso procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure concorsuali per titoli ed esami bandite dal medesimo Ministero nel triennio 2021-2023, comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la prova orale alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione dei titoli, ferma restando la predeterminazione dei criteri, può essere effettuata solo nei riguardi dei candidati che hanno superato la prova scritta e prima dello svolgimento delle prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   Per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale previste al primo periodo è altresì, autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 774.434 e, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 2.323.301 annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del terzo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro 608.227 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca previste dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165.

  2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto dei target previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010 ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 11 febbraio 2022, n. 229, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, per quanto non già previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 2 febbraio 2022, n. 104. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni.