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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.014.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
26.014.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di adeguamento dei prezzi negli appalti pubblici di lavori)

  1. Negli appalti pubblici di lavoro in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto delle materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare prosecuzione dei contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione.
  2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Come base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore.
  3. Negli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione la rinegoziazione di cui al comma 2 avviene sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate sia le somme derivanti da ribassi d'asta, sia le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.