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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2022  [ apri ]
25.04. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

  1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione sino al 31 dicembre 2022, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
  2. Il buono di cui al comma 1 ha validità sino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4. All'atto di presentazione della domanda, ciascun richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate (IBAN) di un conto corrente bancario ad esso intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma di cui al comma 3 della presente disposizione, in cui attesta:

   a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

   b) di aver ottenuto l'autorizzazione a partecipare ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

   c) di aver sostenuto o di dover sostenere spese e relativi investimenti per la partecipazione ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

   d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

   e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

   f) di non aver ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità oggetto della presente misura;

   g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

  5. A seguito della ricezione della domanda di cui al comma 4, il Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8 rilascia il buono di cui al comma 1 mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun richiedente.
  6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e della fattura attestante le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso.
  7. Al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6, il Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto attuatore provvede mediante il relativo accredito, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario in fase di emissione del buono.
  8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal suddetto Ministero a soggetti in house dello Stato, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10.
  9. La presente disposizione si applica nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18 del presente decreto.