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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
25.04.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

  1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese di qualunque dimensione è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, presenti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 5.000.000 per il 2022 e 4.800.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto relativamente alle spese inerenti a:

   a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;

   b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;

   c) pulizia;

   d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;

   e) stoccaggio prodotti e materiali;

   f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;

   g) hostess e interpreti;

   h) servizi di ristorazione;

   i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

  3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.
  4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposita finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.
  5. Sono abrogati l'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e l'articolo 46-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2022 e a 4.800.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.