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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
25.03.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

  1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia e delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, possono essere estinti, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i debiti maturati dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2022, sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per omessi versamenti dovuti per imposte sui redditi e relative addizionali, per imposta regionale sulle attività produttive, per imposte sostitutive, per imposta sul valore aggiunto, per ritenute sia a titolo di acconto che di imposta, per contributi previdenziali e assistenziali, per imposta sul valore degli immobili all'estero e per imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero.
  2. Possono essere altresì estinte le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  3. Possono essere definiti anche i debiti per le imposte, i contributi e le ritenute di cui al comma 1, risultanti da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, anche se non ancora affidati all'agente della riscossione.
  4. I debiti per imposte e contributi di cui al comma 1 possono essere estinti con il pagamento integrale degli stessi, al netto di sanzioni e interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali se già iscritte a ruolo, che non si applicano per chi aderisce alla definizione di cui al comma 1.
  5. I debiti per le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, per le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, nonché per le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, possono essere estinti con il versamento di una somma corrispondente al 10 per cento delle sanzioni complessivamente irrogate, al netto degli interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali, sia se in fase amministrativa che se affidate all'agente della riscossione, anche se non ancora prese in carico da quest'ultimo.
  6. I debiti portati da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definiti con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia. Il valore della lite è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  7. Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
  8. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
  9. In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie possono essere definite con il pagamento:

   a) del 40 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in primo grado;

   b) del 15 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in secondo grado.

  10. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
  11. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

   b) nel numero massimo di 120 rate bimestrali, di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2022.

  12. In caso di pagamento rateale, ai sensi del presente articolo, sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2022, gli interessi al tasso dell'1 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  13. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  14. Il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 luglio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 11.
  15. Nella dichiarazione di cui al comma 14 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare con il pagamento degli importi dovuti nella misura indicata dal comma 11, oltre a quelli indicati dal presente articolo, agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  16. Entro il 30 ottobre 2022, il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 14, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  17. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 14.
  18. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  19. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  20. Entro il 31 agosto 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 14 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  21. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  22. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 14:

   a) alla data del 30 novembre 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 19, lettera b), sono automaticamente revocate;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  23. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

   b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

   c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

  24. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 11 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e comunque a partire dal 30 settembre 2022, e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
  25. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  26. Sono esclusi dalla definizione di cui ai commi 1, 2 e 3, i debiti sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna divenute definitive;

  27. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  28. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del citato regio n. 267 del 1942.
  29. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 29 e 31 del presente articolo, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
  30. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2022 ai sensi della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate bimestrali di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2022, sulle quali sono dovuti, dal 1° dicembre 2022, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi, apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 21, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 21, lettera b).
  31. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 dicembre 2022, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
  32. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a otto giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.
  33. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

   a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

   b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), del citato articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;

   c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

  Conseguentemente alla rubrica del Capo III aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di pacificazione fiscale.