Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Rifinanziamento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile)
1. Al fine di dare continuità alle azioni finalizzate al sostegno, alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese guidate da donne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.