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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
21.03.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi per l'innovazione nell'industria del legno)

  1. L'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica agli investimenti per macchinari finalizzati alla trasformazione del tronco segato in prodotti con maggiore valore aggiunto. Per tali macchinari si applicano i coefficienti di riduzione previsti per l'anno 2021. L'Allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è conseguentemente integrato.
  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.