Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema per il terzo e quarto trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo e quarto trimestre 2022, con decorrenza 1° giugno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,6 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.