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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.020.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2022  [ apri ]
2.020.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

  1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari, nell'anno 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi non interamente lavorati non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o di lavoro parasubordinato ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro.
  2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i periodi di fruizione della stessa non è riconosciuta la contribuzione figurativa. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nei tempi e con le modalità individuati dall'Istituto stesso, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

I Relatori
2.020.
approvato

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

  1. Per l'anno 2022 ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
  2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

I Relatori