Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono parzialmente destinate all'adozione di misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.