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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.23.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
18.23.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) in alternativa ai requisiti previsti cumulativamente dalle lettere a), b) e c), qualora si utilizzino prodotti legnosi dell'Ucraina, della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia per i quali è interrotto l'approvvigionamento. L'elenco dei prodotti legnosi è definito nel decreto di cui al comma 5.

  Conseguentemente:

   al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

  c-bis) per le imprese utilizzatrici dei prodotti legnosi di cui alla lettera c-bis) del comma 2 il contributo è corrisposto in misura pari all'80 per cento del costo di produzione del prodotto riferito alla materia legnosa non più approvvigionabile sostenuto nell'anno 2021;

  agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.