Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) in alternativa ai requisiti previsti cumulativamente dalle lettere a), b) e c), qualora si utilizzino prodotti legnosi dell'Ucraina, della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia per i quali è interrotto l'approvvigionamento. L'elenco dei prodotti legnosi è definito nel decreto di cui al comma 5.
Conseguentemente:
al comma 3 aggiungere la seguente lettera:
c-bis) per le imprese utilizzatrici dei prodotti legnosi di cui alla lettera c-bis) del comma 2 il contributo è corrisposto in misura pari all'80 per cento del costo di produzione del prodotto riferito alla materia legnosa non più approvvigionabile sostenuto nell'anno 2021;
agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.