stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.043.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
16.043.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19 e dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del citato articolo 56.
  2. La misura di cui al comma 1 è disposta nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.