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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.80.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
14.80.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 121, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7.1. In caso di maturazione fraudolenta del credito, generato su lavori pur non effettuati ma finalizzato comunque alla cessione dello stesso, al soggetto beneficiario incolpevole di cui al comma 1 non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nei casi di cui al periodo precedente, il soggetto beneficiario incolpevole di cui al comma 1 può richiedere la revoca/annullamento della cessione tramite la piattaforma dell'Agenzia delle entrate, allegando idonea documentazione comprovante la propria estraneità rispetto all'operazione e la non corrispondenza al vero dell'asseverazione dei lavori in forza della quale la cessione è stata eseguita. Nei casi di cui al presente comma, e laddove si presume che i crediti siano stati ceduti in modo irregolare, i termini per poter beneficiare dei crediti di cui all'articolo 119 sono sospesi fino alla conclusione degli accertamenti da parte delle autorità competenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.».