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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.58.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
14.58.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 121, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente con facoltà di successiva cessione»;

    2) alla lettera b), le parole «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente con facoltà di successiva cessione».