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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
14.5.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 119, comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

   0b) all'articolo 119, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al periodo precedente si applica anche per l'installazione di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali ovvero per l'installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023 e le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre;

   dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023»;

   a-ter) all'articolo 119, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.»;

   a-quater) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti»;

   a-quinquies) all'articolo 119, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

   «9-quater. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il beneficio spettante sull'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, di cui al comma 9-ter, è calcolato con l'applicazione della percentuale di detrazione media dei tre anni precedenti, salvo conguaglio alla fine dell'anno da eseguirsi:

   a) in presenza di una effettiva percentuale di detrazione inferiore a quella utilizzata per la predetta opzione, attraverso l'utilizzo diretto dell'ulteriore ammontare agevolabile che ne risulta secondo le ordinarie modalità e termini;

   b) in presenza di una effettiva percentuale di detrazione superiore a quella utilizzata per la predetta opzione, attraverso il riversamento del credito corrispondente al minor ammontare agevolabile che ne risulta entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

  Nei casi di cui al periodo precedente, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

   alla lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, inserire le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché a tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;

   alla lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; la cessione del credito, intero o frazionato, è sempre consentita, altresì, alle aziende con partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   alla lettera b), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, inserire le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché di tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;

   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi.»;

   b-ter) all'articolo 121, comma 1-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cessione parziale, di cui al primo periodo si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione che non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.»;

   b-quater) all'articolo 121, dopo il comma 1-quater sono aggiunti i seguenti:

   «1-quinquies. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti anche al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a partire dal 1° gennaio 2027 con scadenza non inferiore ad anni dieci.
   1-sexies. Al fine di agevolare la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo relativo all'edilizia residenziale pubblica, per gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, Cassa depositi e prestiti SpA è equiparata ai soggetti abilitati per l'opzione per la cessione ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine del 29 aprile 2022, di cui all'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, relativo alla comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differito al 15 ottobre 2022.