Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 119, comma 1, le parole: «sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022,» sono soppresse.
Conseguentemente:
al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:
01) all'alinea, le parole: «, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,» sono soppresse;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettere 0a) e b), numero 01), valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 e in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.