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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.071.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
14.071.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Unità di missione PNRR presso ISPRA)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Al fine di potenziare le capacità di supporto al Ministero della transizione ecologica nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale può istituire un'apposita Unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento delle attività relative agli obiettivi del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, con copertura dei costi a carico del proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e temporaneo, proporzionale innalzamento dei relativi fondi salariali. La struttura può avvalersi di un contingente di personale massimo di 50 unità e, in caso di assunzioni dedicate, queste possono avvenire solo a tempo determinato, anche a valere su risorse già stanziate dal PNRR.».