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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.010.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
14.010.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)

  1. In aggiunta agli incentivi alla diffusione delle infrastrutture di ricarica già previsti dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 119, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle risorse del PNRR destinate alle infrastrutture di ricarica pubblica fast e ultra-fast, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.
  2. Il 60 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 50 per cento delle spese relative all'acquisto e installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale sostenute dal contribuente, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW; la spesa massima ammissibile è calcolata in 2.500 euro per infrastruttura di ricarica. Il restante 40 per cento del Fondo è destinato all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento delle spese documentate e sostenute per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto; la spesa massima ammissibile è calcolata in 10.000 euro per condominio.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al presente articolo. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

ident. 14.011.