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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
13.9.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) nel rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo», approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, a esclusione degli impianti di incenerimento e co-incenerimento, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le modifiche agli impianti di trattamento meccanico (TM) e/o biologico (TMB) devono prevedere che la parte «secca» del rifiuto trattato debba essere finalizzata al riciclo e al recupero, escludendo il successivo invio in impianti comunque denominati che prevedono la combustione di rifiuti o di qualsiasi forma di combustibili solidi secondari.