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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
13.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

  1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

   a) previa intesa con la regione competente, predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, che integra il piano regionale dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis, e le misure per incrementare la raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

   b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, tassativamente nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, recepito dal comma 1 dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   c) entro novanta giorni dalla nomina di cui al comma 1, elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate definendo i tempi di intervento;

   d) nel rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo», approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, a esclusione degli impianti di incenerimento e co-incenerimento, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche agli impianti di trattamento meccanico (TM) e/o biologico (TMB) devono prevedere che la parte «secca» del rifiuto trattato debba essere finalizzata al riciclo e al recupero escludendo il successivo invio in impianti comunque denominati che prevedono la combustione di rifiuti o di qualsiasi forma di combustibili solidi secondari;

   e) previo espletamento di tutte le possibili operazioni legate alla prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio dei rifiuti previste ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e su motivate esigenze espresse al Ministero della transizione ecologica, che possano giustificare le operazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 del citato articolo 179, autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   f) al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e applicare il principio «chi inquina paga», pena decadenza dall'incarico di Commissario, entro il 30 giugno 2023 su tutto il territorio di Roma Capitale raggiunge almeno il 65 per cento di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e applica a tutte le utenze la tariffazione puntuale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017.

  2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari che abbiano comprovate esperienze nel miglioramento della gestione dei rifiuti urbani. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società “Giubileo 2025” di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società “Giubileo 2025” e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi.».
  6. A partire dalla data di realizzazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera a), ogni sei mesi il Commissario aggiorna le Camere con una relazione sullo stato della gestione dei rifiuti di Roma Capitale che deve prevedere, tra l'altro, le disposizioni adottate per conseguire la riduzione della produzione dei rifiuti pro capite, il miglioramento della raccolta differenziata, i progressi nell'aumento del riciclo dei materiali e di quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 1.