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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
13.09.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga dell'agevolazione mediante credito d'imposta per l'acquisto di prodotti riciclati)

  1. Per incrementare il riciclaggio degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e supportare il settore industriale nel far fronte alla crisi energetica e al caro materiali, il credito d'imposta di cui al comma 73 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2021 e 2022 dalle imprese di cui all'allegato II della Comunicazione della Commissione UE 2012/C 158/04, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai fini dell'applicazione del presente comma non si applica il limite dell'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di cui al comma 74 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.