Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonti fossili)
1. Per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea e nel rispetto degli articoli 9, 32 e 42 della Costituzione sulla tutela della salute e dell'ambiente, l'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è abrogato.