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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/06/2022  [ apri ]
10.2.
approvato

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 23:

    1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

   «g-bis) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

   g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

    2) al comma 2, le parole: «alle lettere da a) a e)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori»;

   b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Contestualmente può chiedere al proponente» sono inserite le seguenti: «, anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura,».