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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.51.42.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2022  [ apri ]
0.51.42.1.

  All'emendamento 51.42 dei Relatori, sostituire il comma 8-bis con il seguente:

  8-bis. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni delle Forze armate, con particolare riferimento alle Forze Speciali, e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la figura del «soccorritore militare» da inserire prioritariamente nelle unità delle Forze Speciali nonché in tutte le unità dell'Esercito e delle altre Forze Armate orientate a operare con elevati livelli di autonomia tattica. Tale soccorritore militare si configura come un operatore tattico abilitato alla condotta di selezionati interventi salvavita e non il contrario mediante la frequentazione di appositi corsi di formazione in Italia o all'estero. Il compito che deve assolvere consiste nell'effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato in assenza di adeguati presidi sanitari sul campo tattico.

em. 51.42.