Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 di dicembre 2022 e sono cedibili con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.