stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.2. in Assemblea riferita al C. 3609

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/05/2022  [ apri ]
36.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23, le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono estese altresì:

   a) ai docenti inseriti per il posto comune nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

   b) ai docenti inseriti per posti comuni e posti di sostegno nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti non in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

  1-ter. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dell'anno di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata, durante l'anno di prova, alla positiva frequenza di corsi annuali avviati dalle università per il conseguimento dell'abilitazione ovvero della specializzazione per le attività di sostegno.