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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.07.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3609

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2022  [ apri ]
10.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10.1.
(Investimenti per favorire l'economia reale)

  1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e stimolare la crescita economica nazionale, i redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5 per cento.
  2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente al Titolo III, dopo la parola: IMPRESE aggiungere le seguenti: E ALL'ECONOMIA