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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.2.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3609

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2022  [ apri ]
9.2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e solo cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. I contratti di cui al presente comma, sono cedibili dai soggetti di cui al primo periodo, anche nei confronti delle società quotate. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.