Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8.1.
(Proroga moratoria PMI)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile» sono soppresse;
b) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.