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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3609

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2022  [ apri ]
37.02.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37.1.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

  1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica dalle banche, dagli intermediari finanziari iscritti all'albo previsti dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In tal caso, la quota non utilizzata nell'anno deve essere ripartita e utilizzata negli anni successivi in quote annuali di pari importo in base al numero delle rate residue e non ancora fruite».