Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso.